Riforma pene alternative
Cosa prevede la riforma
meno carcere e più pene alternative. Si darà finalmente senso all’esecuzione penale così come previsto dall’articolo 27 della Costituzione italiana: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Principio che da sempre attende la piena applicazione, e non per caso siamo stati condannati dalla Corte Europea e da numerosi organismi internazionali come l’ONU.
I criteri direttivi della riforma sono chiari: prevedono l’ampliamento dell’ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione, e una sostanziosa semplificazione delle procedure di accesso. In concreto si allarga la ‘popolazione’ carceraria che potrà ottenere i benefici di legge, come la ‘messa alla prova’ e il lavoro esterno, o altre forme di pena come la cosiddetta ‘giustizia riparativa’. Misure che pongono le basi per semplificare le procedure davanti al magistrato di sorveglianza, facilitare il ricorso alle misure alternative, eliminare automatismi e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari, incentivare la giustizia riparatavi, incrementare il lavoro intramurario ed esterno, valorizzando il volontariato, riconoscere il diritto all’affettività e gli altri diritti di rilevanza costituzionale ed assicurare effettività alla funzione rieducativa della pena.
Da queste procedure riabilitazione restano esclusi i condannati all’ergastolo per mafia e terrorismo, e i casi di eccezionale gravità e pericolosità.
Da queste procedure riabilitazione restano esclusi i condannati all’ergastolo per mafia e terrorismo, e i casi di eccezionale gravità e pericolosità.
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