Aspettativa per passaggio alla stessa o ad altra amministrazione
E’ un periodo di aspettativa la cui durata massima non può essere superiore a sei mesi (periodo questo genericamente corrispondente con il periodo di prova) ed anche quando la durata del periodo di prova sia superiore.L’aspettativa in questione inizia a decorrere dal giorno in cui il lavoratore prende possesso nel nuovo posto di lavoro. Non sono concesse proroghe.E’ concessa al lavoratore a tempo indeterminato che deve presentare al proprio Ufficio di appartenenza espressa domanda indicando le motivazioni a sostegno della stessa e allegando la documentazione relativa alla nuova assunzione (contratto sottoscritto).Tale periodo di assenza dal lavoro comporta perdita della retribuzione, non è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio e comporta la riduzione proporzionale della tredicesima mensilità e delle ferie.
Fonti contrattuali
C.C.N.L. integrativo 1998/2001 art.7, comma 8, lett. a)
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