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Il comma 421 della legge di stabilità 2015 ha ridotto ex lege la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario.
In particolare, in relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla stessa legge 56/2014. Le percentuali di riduzione sono tarate, infatti, in ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta.
In relazione a ciò, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stata ridotta in misura rispettivamente pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (8 aprile 2014). Per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la predetta misura di riduzione è fissata nella percentuale del 30.
Gli enti oggetto della misura potevano, inoltre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, deliberare una riduzione ulteriore laddove avessero ritenuto che il loro fabbisogno complessivo di personale, necessario a consentire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, potesse essere inferiore. In tale caso, entro il 31 gennaio 2015, il valore della spesa della dotazione organica ridotto ex lege nelle percentuali indicate a decorrere dal 1° gennaio 2015 avrebbe dovuto subire una riduzione maggiore.
Sempre entro il 31 gennaio 2015 le amministrazioni provinciali e le città metropolitane hanno dovuto comunicare, nel contesto degli osservatori regionali di cui all'accordo sottoscritto in applicazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, la consistenza finanziaria della dotazione organica ridotta, in misura non inferiore alle percentuali previste dalla legge, e la base di computo presa a riferimento. 
In seguito a tale riduzione, per sottrazione risulterà determinato il valore finanziario dei soprannumero di personale che conseguiranno da tale rideterminazione.
In sede di coordinamento sistematico del disposto del comma 421 con il comma 423, nonché di coerenza dei criteri che sovraordinano le misure di riorganizzazione, l'articolazione della dotazione organica ridotta potrà essere declinata in sede di determinazione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale di ciascuna ente di area vasta, piani da adottare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e cioè entro il 1° marzo 2015.
A tale data, ove l'ente avesse ritenuto di operare un'ulteriore riduzione di dotazione organica, dovrà procedere alla rideterminazione del valore finanziario della stessa e quindi anche del soprannumero.
Tutti i termini indicati presuppongono una sincronia con i processi di riordino delle funzioni. Al riguardo, l'Osservatorio nazionale previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014 adotterà tutte le iniziative necessarie di impulso e raccordo prevedendo, in caso di necessità, il riallineamento delle scadenze nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato di attuazione del riordino.
Per quanto riguarda i criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo, con tale nozione deve intendersi la spesa complessiva riferita a tutto il personale, (impegnato tanto nelle funzioni fondamentali quanto in quelle non fondamentali), appartenente al ruolo della provincia o della città metropolitana, ivi inclusi i dipendenti di ruolo che prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o enti o eventualmente in aspettativa.
La commisurazione della spesa complessiva dovrà avvenire operativamente facendo riferimento alla spesa di personale "fotografata" all'8 aprile 2014 prendendo a riferimento, per definire la base di computo, il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria calcolato per ciascun ente di area vasta. Il predetto costo si determina a sua volta considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
Entro il 31 gennaio 2015, gli enti oggetto della misura hanno dovuto ripartire la quantificazione in termini di valore finanziario dei sovrannumerari , utilizzando, ove possibile, anche i dati già forniti agli osservatori regionali. Tuttavia ove necessario il termine può coincidere con quello del 1° marzo 2015.
Dal punto di vista operativo, si ritiene utile distinguere il valore finanziario del personale soprannumerario stimandolo in relazione alle funzioni non fondamentali svolte:
  1. personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro;
  2. personale con qualifiche riguardanti lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di polizia locale;
  3. personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di riordino.
E' opportuno, infine, stimare il valore finanziario del personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013.
La ripartizione del valore finanziario dei soprannumeri consente di quantificare, già in questa fase, la consistenza finanziaria del personale che seguirà i vari percorsi che si andranno a delineare.

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