Provvedimento disciplinare parte 2
Le sanzioni applicabili: il licenziamento disciplinare
Le sanzioni previste dai codici sono:- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa fino a 4 ore
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg.
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg. fino ad un massimo di sei mesi
- licenziamento con preavviso
- licenziamento senza preavviso
La sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi è stata introdotta con la tornata contrattuale 2002-2005. L’adozione di tale sanzione comporta la privazione della retribuzione fino al decimo giorno e la corresponsione di un’indennità pari al 50% della retribuzione (oltre agli assegni familiari) dall’undicesimo giorno in poi. La misura incide, inoltre, sull’anzianità di servizio, dalla quale andrà scomputato il periodo trascorso in sospensione.
Una caratteristica del tutto peculiare dei codici per il lavoro pubblico è la previsione di alcuni criteri generali per l’applicazione dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni rispetto alle infrazioni.
In particolare, si dovrà guardare:
- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti.
Egualmente peculiare è la previsione di una regola per il concorso di più infrazioni con applicazione della sola sanzione prevista per la mancanza più grave.
Con i codici disciplinari ha fatto ufficiale ed effettivo ingresso nella regolamentazione del lavoro pubblico il licenziamento disciplinare, con preavviso e senza preavviso.
Per quanto riguarda il licenziamento l’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che ferma la disciplina in tema di licenziamento pergiusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento in ipotesi pre(determinate):
- la falsa attestazione della presenza in servizio
- l’assenza ingiustificata per periodi superiori a tre giorni
- l’ingiustificato rifiuto ad un trasferimento interno disposto per motivate esigenze di servizio
- le dichiarazioni false o le false attestazioni per ottenere assunzioni o progressioni di carriera
- le reiterate condotte aggressive, moleste ed offensive
- la condanna penale definitiva per reati per i quali è prevista l’interdizione dai pubblici uffici
- il prolungato (riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio) insufficiente rendimento.
Secondo quanto previsto dall’art. 51, 2° comma del D.Lgs. 165/2001, lo Statuto dei Lavoratori, e dunque anche l’art. 18 (ordine direintegrazione in caso di licenziamento nullo o illegittimo) si applica a tutte le pubbliche amministrazioni indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
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