Incostituzionalita' blocco stipendi pubblico impiego
Si è tenuta, lo scorso 6 novembre, la Camera di Consiglio in Corte Costituzionale, sui profili di incostituzionalità della norma riguardante il blocco stipendiale dei dipendenti pubblici non- contrattualizzati. Si attende ora il deposito del testo della sentenza da parte della Consulta.
Com’è noto infatti, il comma 21 dell’art.9 del d.l. 78/2010- c.d. Finanziaria 2011- stabilisce che le progressioni di carriera del personale non privatizzato -disposte negli anni 2011, 2012, 2013- hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici.
La norma dunque, come peraltro sottolineato dalle ordinanze di rimessione del Tar Lazio del 6 luglio 2012, viola gli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. Questi i rilievi di costituzionalità:
- evidente disparità di trattamento economico tra i dipendenti promossi nel 2011- prima del cd. “blocco stipendi”- e quelli promossi in vigenza della suddetta norma;
- disparità di trattamento tra colleghi pari-grado;
- violazione del precetto costituzionale che impone una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violazione del principio di capacità contributiva, sotto il profilo dell’imposizione di un sacrificio patrimoniale solo a determinate categorie di lavoratori ( quelli pubblici) in virtù di un dato aleatorio ed economicamente insignificante.
Per ulteriori approfondimenti, si allega il testo dell’ordinanza di rimessione del Tar Lazio n.7982/ 2011
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