Provvedimento Disciplinare parte 1
In primo luogo, è opportuno definire le diverse tipologie di procedimento disciplinare, distinte a seconda
della gravità delle infrazioni commesse dal dipendente. In secondo luogo, è necessario identificare le
procedure sulla base della qualifica del responsabile della struttura in cui il dipendente opera. Tali
aspetti sono regolati in particolare dall’art. 55 bis “Forme e termini del procedimento disciplinare” del
D.Lgs. 165/01, così come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. 150/09.
Infrazioni di minore gravità
La legge definisce di minore gravità le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori
al rimprovero verbale
1
ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più
10 giorni
2
. In queste infrazioni sono previste due diversi procedimenti disciplinari, a seconda della
qualifica del responsabile della struttura presso cui opera il dipendente.
1. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora (anche in posizione di comando o di fuori
ruolo) ha qualifica dirigenziale. Quando ha notizia di comportamenti punibili, il responsabile
della struttura con qualifica dirigenziale è il titolare del procedimento e, senza indugio e
comunque non oltre 20 giorni, provvede a:
• contestare per iscritto l’addebito al dipendente medesimo;
• procedere alla convocazione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, con un
preavviso di almeno 10 giorni. Nel contraddittorio, il dipendente può avvalersi
dell’eventuale assistenza di un procuratore, ovvero di un rappresentante di associazione
sindacale a cui aderisce o a cui conferisce mandato.
Entro il termine fissato per la convocazione, nel caso in cui non intenda presentarsi al
contraddittorio, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta. La memoria viene quindi
intesa come pienamente sostitutiva del contradditorio e quindi va accortamente predisposta. In
caso di grave ed oggettivo impedimento a presentarsi al contraddittorio, il dipendente può inoltre
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa
Dopo l’espletamento dell’eventuale ed ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura
con qualifica dirigenziale deve concludere il procedimento entro 60 giorni dalla contestazione
dell’addebito, procedendo con:
• l’atto di archiviazione
ovvero
• l’atto di irrogazione della sanzione.
Nel caso di differimento superiore a 10 giorni del termine a difesa (a causa di grave ed oggettivo
impedimento del dipendente), la legge prevede, inoltre, che il termine per la conclusione del
procedimento possa essere prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto
per una sola volta nel corso del procedimento.
Da sottolineare, infine, l’importanza dei termini stabiliti per il procedimento: per
l’amministrazione l’eventuale violazione dei termini comporta la decadenza dall’azione
disciplinare, mentre per il dipendente comporta la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
2. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora (anche in posizione di comando o di fuori
ruolo) non ha qualifica dirigenziale. In questo caso, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, il
responsabile della struttura deve trasmettere gli atti all’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, individuato da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento.
Contestualmente, il responsabile della struttura deve dare comunicazione al dipendente interessato
dell’avvio del procedimento.
Quindi, se il responsabile non ha qualifica dirigenziale, per le infrazioni di minore gravità la
responsabilità del procedimento è in capo all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari
e non già al responsabile della struttura.
Per il resto, il procedimento ha modalità e tempistiche del tutto analoghe a quelle già descritte, che
comunque di seguito riportiamo nuovamente.
Quando ha notizia di comportamenti punibili, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari,
senza indugio e comunque non oltre 20 giorni, provvede a:
• contestare per iscritto l’addebito al dipendente;
• convocare il dipendente per il contradditorio a sua difesa;
• istruire il procedimento ed a concluderlo entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito.
Il dipendente a sua volta può avvalersi dell’eventuale assistenza di un procuratore, ovvero di un
rappresentante dell’associazione sindacale a cui aderisce o a cui conferisce mandato. Entro il
termine fissato per la convocazione, nel caso in cui non intenda presentarsi al contraddittorio, il
dipendente convocato può inviare una memoria scritta, con le precisazioni sopra descritte. In caso
di grave ed oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di rinvio del termine per
l’esercizio della sua difesa.
Commenti
Posta un commento