Congedo Parentale


Congedo parentale a ore per i lavoratori pubblici ancora inattuato per la  mancanza di disciplina sull’applicazione e la fruizione del congedo da parte della contrattazione collettiva.

 Congedo parentale 2013: le novità

E’ stato il il comma 1 bis dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 (aggiunto dall’art. 1, comma 339 lett. a), l. n. 228/2012), a introdurre la possibilità di fruire del congedo parentale a ore. In particolare il congedo parentale Inps a ore , il periodo di astensione obbligatorio ad ore che spetta a ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni di vita del bambino, fino a un periodo massimo di sei mesi di astensione (continuativo o frazionato) e mai eccedendo i 10 mesi, prevede l’obbligo in capo al lavoratore di indicare al datore l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il congedo a ore, in vigore dal 1° gennaio 2013, affida ai contratti collettivi nazionali di lavoro le modalità di fruizione e i criteri di calcolo della base oraria. (Si rinvia al nostro articolo Congedo parentale a ore. La proposta nel DL salva infrazioni). 

Congedo parentale a ore pubblico impiego 

E per il settore pubblico? Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la nota prot. n. 45298 del 7 ottobre 2013, è intervenuta in materia proprio per un quesito sollevato dall’Università degli studi dell’Insubria di Varese, fornendo alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del congedo parentale ad ore per i lavoratori pubblici. Se la normativa ha demandato alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l’applicazione e la fruizione di tale congedo parentale su base oraria, ad oggi, si legge nella nota della Funzione pubblica, i contratti collettivi nazionali non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto, non sarà possibile l’applicazione della nuova disposizione normativa.

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