Aspettativa per passaggio alla stessa o ad altra amministrazione
E’ un periodo di aspettativa la cui durata massima
non può essere superiore a sei mesi (periodo questo genericamente corrispondente
con il periodo di prova) ed anche quando la durata del periodo di prova
sia superiore.L’aspettativa in questione inizia a decorrere dal giorno in
cui il lavoratore prende possesso nel nuovo posto di lavoro. Non sono concesse
proroghe.E’ concessa al lavoratore a tempo indeterminato che
deve presentare al proprio Ufficio di appartenenza espressa domanda indicando le
motivazioni a sostegno della stessa e allegando la documentazione relativa alla
nuova assunzione (contratto sottoscritto).Tale periodo di assenza dal
lavoro comporta perdita della retribuzione, non è utile ai fini del computo
dell'anzianità di servizio e comporta la riduzione proporzionale della
tredicesima mensilità e delle ferie.
Fonti
contrattuali
C.C.N.L. integrativo 1998/2001 art.7, comma 8,
lett. a)
Commenti
Posta un commento