mediazione obbligatoria
Il ripristino della mediazione obbligatoria – finalizzata ad evitare che ogni conflitto divenga necessariamente una causa senza tentare composizioni amichevoli degli interessi – è avvenuto con 8 rilevanti correttivi, e in particolare:
1) esclusione dall’area della obbligatorietà delle controversie per danni da circolazione di veicoli e natanti, posta anche la presenza di ulteriori e speciali procedure di composizione stragiudiziale di queste controversie, rispetto alle quali la mediazione necessaria sarebbe stata un’inutile duplicazione;
2) introduzione, sempre nell’area dei diritti disponibili, della mediazione prescritta dal giudice e valutata in contraddittorio con le parti del processo già avviato;
3) integrale gratuità della mediazione obbligatoria anche nel caso sia prescritta dal giudice, per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
4) previsione di un incontro preliminare in cui le parti, davanti al mediatore, verifichino con il professionista se sussistano, o meno, effettivi spazi per procedere utilmente e volontariamente alla mediazione;
5) forfettizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella c.d. obbligatoria, attraverso la previsione legislativa di un contenutissimo importo, comprensivo delle spese di avvio, per l’incontro preliminare di cui al punto precedente;
6) limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, in luogo di 4, decorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;
7) previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale, l’accordo concluso davanti al mediatore sia non solo omologato dal giudice ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti;
8) riconoscimento di diritto, agli avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori.
Il minimo comun denominatore di questi interventi correttivi è dato per un verso da un significativo restringimento dell’area per materia della mediazione necessaria e, per altro verso, dell’abbattimento dei costi della medesima mediazione obbligatoria, in uno alla valorizzazione delle garanzie offerte dall’assistenza legale, e della competenza professionale, anche in chiave di composizione stragiudiziale degli interessi, propria degli avvocati.
1) esclusione dall’area della obbligatorietà delle controversie per danni da circolazione di veicoli e natanti, posta anche la presenza di ulteriori e speciali procedure di composizione stragiudiziale di queste controversie, rispetto alle quali la mediazione necessaria sarebbe stata un’inutile duplicazione;
2) introduzione, sempre nell’area dei diritti disponibili, della mediazione prescritta dal giudice e valutata in contraddittorio con le parti del processo già avviato;
3) integrale gratuità della mediazione obbligatoria anche nel caso sia prescritta dal giudice, per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
4) previsione di un incontro preliminare in cui le parti, davanti al mediatore, verifichino con il professionista se sussistano, o meno, effettivi spazi per procedere utilmente e volontariamente alla mediazione;
5) forfettizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella c.d. obbligatoria, attraverso la previsione legislativa di un contenutissimo importo, comprensivo delle spese di avvio, per l’incontro preliminare di cui al punto precedente;
6) limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, in luogo di 4, decorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;
7) previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale, l’accordo concluso davanti al mediatore sia non solo omologato dal giudice ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti;
8) riconoscimento di diritto, agli avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori.
Il minimo comun denominatore di questi interventi correttivi è dato per un verso da un significativo restringimento dell’area per materia della mediazione necessaria e, per altro verso, dell’abbattimento dei costi della medesima mediazione obbligatoria, in uno alla valorizzazione delle garanzie offerte dall’assistenza legale, e della competenza professionale, anche in chiave di composizione stragiudiziale degli interessi, propria degli avvocati.
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