ART 33


TESTO UNICO PUBBLICO IMPIEGO

Art. 33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
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1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste
dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui
alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
1-bis. ([73]) La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle
unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci
dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza
distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati
si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione
dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché
del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di
eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale
eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo
sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a
contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o
in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano
all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le
diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere
che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si
conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto
conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il
passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in
relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del
lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
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7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il
personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi
dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo
comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

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