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Legislatura 14º - Disegno di legge N. 2457



Capo I
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Art. 1.
(Istituzione e funzioni)
    1. E’ istituita la figura professionale del funzionario giudiziario per l’espletamento delle attività amministrative in materia civile e penale indicate negli articoli 8 e 9.
    2. Possono espletare le attività di competenza del funzionario giudiziario i funzionari di cancelleria in servizio presso le articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione giudiziaria, di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
    3. Il personale di cui al comma 2 può presentare domanda per l’inquadramento nel ruolo organico dei funzionari giudiziari, di cui all’articolo 3, entro e non oltre i termini stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 13.
    4. All’atto della presentazione della domanda di cui al comma 3, i soggetti interessati possono chiedere di mantenere il ruolo di direzione e coordinamento dei servizi cui erano preposti nella sede di appartenenza.
Art. 2
(Sede degli uffici)
    1. Gli uffici del funzionario giudiziario hanno sede presso tutti gli uffici giudiziari previsti dall’articolo 1 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Art. 3.
(Ruolo organico e piante organiche)
    1. Il funzionario giudiziario è nominato con decreto del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 1.
    2. Il ruolo organico dei funzionari giudiziari è fissato, in sede di prima attuazione della presente legge, nel limite massimo di 2.500 unità, salvo ampliamento successivo, da determinare con decreto del Ministro della giustizia.
    3. Il funzionario giudiziario assume possesso dell’ufficio entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a pena di decadenza.
    4. In caso di vacanza dell’ufficio del funzionario giudiziario o di impedimento dello stesso, le funzioni sono svolte da altro funzionario dello stesso ruolo in servizio nello stesso circondario.
    5. Se la vacanza o l’impedimento si protrae per oltre sei mesi si provvede a nuova designazione.
Art. 4.
(Requisiti per la nomina
e titoli preferenziali)
    1. Per la nomina a funzionario giudiziario sono richiesti i seguenti requisiti:
        a) cittadinanza italiana;
        b) non avere riportato condanne per qualsiasi delitto non colposo; non avere procedimenti penali in corso al momento della nomina in ruolo; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
        c) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o laurea equipollente, ferma restando, in sede di prima applicazione della presente legge, la previsione di cui all’articolo 17-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed avere svolto senza demerito le funzioni di direzione di uffici o sezioni, e tutte le funzioni proprie ed inerenti alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie per un periodo non inferiore a cinque anni.
    2. La nomina a funzionario giudiziario deve essere effettuata, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 1, a favore di funzionari capaci di assolvere degnamente, per prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni previste dalla presente legge.
    3. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, determina il punteggio da attribuire ai seguenti titoli di preferenza:
        a) superamento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di attività professionali e alla docenza in ambito giuridico ed economico;
        b) superamento di corsi di specializzazione o di perfezionamento o master post-universitari in materie giuridico-economiche, conseguiti presso università o istituti riconosciuti dello Stato, o di un Paese membro dell’Unione europea, ovvero di un Paese con il quale vige un accordo di reciprocità per il riconoscimento dei titoli;
        c) conoscenza di due lingue parlate in Stati membri dell’Unione europea;
        d) buona conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici.
Art. 5.
(Corsi di aggiornamento)
    1. Il Ministero della giustizia organizza periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i funzionari giudiziari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione o presso altro organo dell’Amministrazione della giustizia.
Art. 6.
(Doveri e controlli disciplinari)
    1. Si applicano al funzionario giudiziario le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 7
(Status, indennità ed incompatibilità)
    1. I funzionari giudiziari mantengono lo status di impiegati civili dello Stato, appartenenti all’Amministrazione della giustizia, e sono sottoposti al trattamento giuridico ed economico previsto per gli stessi.
    2. Ai funzionari giudiziari spettano lo stipendio tabellare e le indennità accessorie, compresa l’indennità di amministrazione, previste per i profili di appartenenza.
    3. Ai funzionari giudiziari spetta altresì un’indennità integrativa annuale di posizione pari a 6.000 euro al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, valida ai fini pensionistici.
    4. All’adeguamento dell’indennità di cui al comma 3 si provvede in sede di contrattazione decentrata ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
    5. Il funzionario giudiziario immesso nel ruolo, che abbia svolto per cinque anni l’attività di cui al comma 2 dell’articolo 1 e per tre anni le attività di cui al comma 4 dello stesso articolo, in deroga alle norme che disciplinano l’accesso alla dirigenza, di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può accedere, nell’ambito delle dotazioni organiche determinate dall’Amministrazione della giustizia, alla dirigenza di seconda fascia previa valutazione dei risultati conseguiti.
    6. I funzionari giudiziari non possono essere destinati ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore o nell’albo dei consulenti tecnici, nè, comunque, ad uffici giudiziari avanti ai quali i loro parenti od affini svolgono abitualmente attività professionale autonoma.

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