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mobilita tratto dal sole 24 ore

La legge di stabilità
è intervenuta, ancora una volta, sulla programmazione del personale. In
particolar modo è stato modificato l'articolo 33 del Dlgs 165/2001 in materia di
verifica di eccedenza e sovrannumero di posti. La programmazione diventa
pertanto un momento decisivo che a inizio anno coinvolge i singoli dirigenti
delle amministrazioni pubbliche. Ci soffermiamo di seguito su tre specifici
passaggi.
• La riforma Brunetta ha previsto che contribuiscano alla stesura
della programmazione del fabbisogno del personale i dirigenti delle
amministrazioni. Il fine è chiaro: chi è a diretto contatto con la propria
organizzazione e i servizi da garantire, è in grado di fornire i suggerimenti
per meglio operare in tema di assunzione di nuova forza lavoro. La novità, ora
presente all'articolo 6,comma 4-bis e all'articolo 17, comma 1, del Dlgs
165/2011, necessita di un'attenzione particolare, perché da tali indicazioni
discenderanno le possibili azioni sulla gestione delle risorse umane.
Ovviamente, le "richieste" di assegnazione di personale da parte dei dirigenti
si scontrano con le possibilità di assunzione stabilite dal legislatore. Potrà
quindi essere necessario trovare il giusto equilibrio ai fini della
distribuzione dei margini assunzionali tra i vari settori dell'ente.
• Le
eccedenze di personale. Dall'entrata in vigore della legge di stabilità,
l'articolo 33 del Dlgs 165/2001 non disciplina solamente le eccedenze di
personale, bensì anche le situazioni di soprannumero in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria. La verifica va effettuata ogni anno
con l'obiettivo principale di favorire la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento di personale. Pertanto, le amministrazioni dovranno
procedere annualmente a tale ricognizione. La norma prevede due sanzioni.
Innanzitutto, ai sensi dell'articolo 6 del Testo unico del pubblico impiego,
l'amministrazione che non provvede alla ricognizione annuale dei posti in
eccedenza o in soprannumero non può procedere ad assunzione di nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette. E, su questo, l'articolo
33 rincara la dose indicando che il divieto si estende ai rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere. In
secondo luogo viene confermata l'eventuale responsabilità in capo al dirigente.
L'azione prende il via con una semplice informazione preventiva alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie
del Ccnl.
Questo è l'unico coinvolgimento dei sindacati che, rispetto al
passato, vengono di fatto relegati in disparte. Trascorsi dieci giorni da tale
comunicazione, l'amministrazione tenta di ricollocare totalmente o parzialmente
il personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa
amministrazione, utilizzando anche forme flessibili di gestione del rapporto di
lavoro (si pensi ad esempio a una riduzione del tempo del lavoro). Con accordi
preventivi è possibile collocare il personale anche in altre amministrazioni nel
medesimo ambito regionale. I Ccnl potranno prevedere forme di trasferimento
anche presso enti di altre regioni. Trascorsi novanta giorni dall'informazione
sindacale preventiva e qualora le operazioni di ricollocamento di cui sopra non
siano andate a buon fine, il personale viene inserito nelle liste di
disponibilità.
• A questo punto è possibile procedere alla stesura del
documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e del piano
annuale delle assunzioni. Tra le varie funzioni dell'atto possiamo elencare in
forma sintetica:
• individuazione dei posti vacanti di dotazione organica che
si intendono ricoprire nel triennio di riferimento;
• verifica del rispetto
delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale;
•
analisi sull'utilizzo delle forme di lavoro flessibile per esigenze temporanee
ed eccezionali così come previsto dall'articolo 36 del Dlgs 165/2001;
•
previsione degli stanziamenti di bilancio in materia di personale.
Le azioni
presenti all'interno della programmazione triennale giustificano gli
stanziamenti sia di natura stabile e quindi riferiti alle assunzioni e alla
gestione del personale a tempo indeterminato, ma anche di quelle del personale
con contratti di lavoro flessibile e alle risorse destinate alla contrattazione
decentrata.
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