mobilità volontaria problematiche


Mobilita volontaria e Problematiche
Le problematiche sono:
a) salvaguardare il trattamento giuridico;
b) tutelare il trattamento economico;
c) riconoscere la pregressa anzianità di servizio.
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Punto a
 Con l’approvazione di CC.CC.NN.LL. di comparto che prevedono diverse classificazioni contrattuali del personale, in sostituzione della classificazione normativa delle qualifiche funzionali ex l. n. 312 del 1980, soprattutto dopo la realizzazione delle c. d. progressioni verticali rende difficile ma non impossibile realizzare un corretto confronto tra i regimi giuridici dei vari comparti di contrattazione..
 Punto b
  Il principio del c. d. divieto di reformatio in pejus della retribuzione, era già stabilito dal T. U. n. 3 del 1957
Le fonti principali dell’ istituto giuridico sono : nell’art. 202 del testo unico d. P. R. n. 3 del 1957 nonché nell’art. 3, commi 57 e 58 della l. n. 537 del 1993 (legge finanziaria 1994), ancora vigenti dopo il d.lgs. n. 165 del 2001 (nuovo T. U. sul pubblico impiego privatizzato)
A seguito dell’approvazione del d.lgs n. 29 del 1993, ha sancito la trasformazione del pubblico impiego da “rapporto di lavoro pubblicistico” a “rapporto di lavoro privatistico”, salvo talune eccezioni peraltro non sempre comprensibili.
Punto c.
l’istituto della mobilità riconosce la pregressa professionalità del dipendente soltanto nei casi di:
mobilità obbligata,
di mobilità temporanea
e di mobilità pubblico-privato (art. 31, 32 e 23 bis d.lgs n. 165);
non si attribuisce alcun valore alla anzianità maturata nella vecchia Amministrazione, nei casi:
di mobilità individuale volontaria,
mobilità per vincita di concorso e
di mobilità collettiva coatta (art. 30 e art. 33 d.lgs n. 165).


Per la mia personale opinione ed esperienza prima di intraprendere una mobilità volontaria è assolutamente necessario che il questito sulla retribuzione venga posto all’amministrazione verso cui uno migra.
Nel caso di divieto di reformatio in pejusla parte eccedente lo stipendio dovrà essere colmata dall’amministrazione accettante,attualmente fra comparto ministeri il lavoratore che migra viene retribuito con la stessa somma che percepiscono i suoi nuovi colleghi
Comma 2 – quinquies dell art 30 d.gls 30 marzo 2001 n 165
Nel caso scambio ministeri- ente locali è da verificare ma vi suggerisco caldamente di non credere ai rumors di colleghi che per superbia o altro forniscono dati erronei
E di mettervi in contatto con la ragioneria dell’ente locale

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