art 30 t,u pubblico impiego mobilità

il D.Lgs 165 del 2001 all'art 30 comma 1 prevede che le amministrazioni possono ricoprire i posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altr amministrazioni, che faccino domanda di trasferimento.

le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico fissando i criteri di scelta.
Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti dei servizi cui il personale è assegnato.


Gli artt. 34 e 35 disciplinano la mobilità collettiva procedura che si attiva nel momento in cui le amministrazioni rilevino eccedenze del personale, tale eccedenza deve essere minimo di 10 persone

Inoltre le amministrazioni prima di procedere a nuove assunzioni sono tenute a comunicare gli estremi del concorso che intendono bandire alle autorità preposte alla gestione della procedura di mobilità collettiva
l art 13 della L 4-11-2010 n 183 meglio conosciuta come  collegato lavoro contiene misure in materia di mobilità del lavoro

all'art 30 del collegato prevede che le amministrazioni possono usare in comando per non oltre tre anni persone provenienti da altre amministrazioni

il comandato lavorerà nel nuovo ente ma rimane nella pianta organica dell'ente di provenienza

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